Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

​In questa pagina vengono mostrate tutte le Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio,  Determinazioni ed Ordinanze, mediante collegamento diretto alla corrispondente pagina dello storico del sito Internet Istituzionale.

Nelle due sottosezioni a lato sono inoltre caricati i singoli provvedimenti degli organi politici e dei dirigenti amministrativi previsti dall'Art. 23 del Dlgs 33/2013.

I provvedimenti di cui all'Art. 23 comma 1 lett. b) sono visibili nella sezione "Bandi di Gara e Contratti" del presente portale.

Contenuto inserito il 25-07-2018 aggiornato al 25-07-2018
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