Telefono e posta elettronica

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma1 lettera d

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 

Sezione in cui sono pubblicati i numeri di telefono, le caselle di posta elettornica istituzionale e ele caselle di posta elettronica certificata, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali..

Art. 13, c. 1, lett. d

I riferimenti normativi come modificati dal d.lgs. 97/2016 sono:

Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Contenuto inserito il 23-02-2016 aggiornato al 11-01-2019

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