FATTORI INQUINANTI

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

ATS  - Agenzia Di Tutela Della Salute :"Prevenzione E Controllo Della Legionellesi Nelle Torri Di Raffreddamento"- Allega Estratto Dgr. Xi/1986 Del 23/07/2019 - Scheda Per La Registrazione Al Catasto Comunale Delle Torri 

Prevenzione e controllo della legionellosi: censimento impianti

Mappatura delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi sul territorio: si chiede alle attività produttive e terziarie di comunicare la presenza degli impianti.

Come previsto dall’art. 60 bis 1 della L.R. 33/2009 a seguito della modifica introdotta dall’art. 36 della L.R. n. 9 del 06/06/2019, si chiede a tutti i proprietari e gestori di attività produttive e terziarie (strutture ricettive, centri commerciali, supermercati, strutture sanitarie, impianti sportivi, ...) l'eventuale presenza di torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi.

La comunicazione, redatta su modulo predisposto, va inoltrata tramite pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bione.bs.it

e torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi sul territorio: si chiede alle attività produttive e terziarie di comunicare la presenza degli impianti.

Come previsto dall’art. 60 bis 1 della L.R. 33/2009 a seguito della modifica introdotta dall’art. 36 della L.R. n. 9 del 06/06/2019, si chiede a tutti i proprietari e gestori di attività produttive e terziarie (strutture ricettive, centri commerciali, supermercati, strutture sanitarie, impianti sportivi, ...) l'eventuale presenza di torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi.

La comunicazione, redatta su modulo predisposto, va inoltrata tramite pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bione.bs.it

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Contenuto inserito il 02-07-2020 aggiornato al 02-07-2020
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