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senza costo
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
I cittadini BIONESI maggiorenni possono esprimere la propria volontà alla donazione di organi e tessuti all’atto della richiesta di rilascio o rinnovo della carta d'identità.
Dal mese di ottobre 2018 anche presso il Comune di Bione è possibile esprimere e far registrare la propria volontà in materia di donazione di organi e tessuti, in occasione del rilascio o del rinnovo della carta d'identità.
Portale Trasparenza Comune di Bione - ESPRESSIONE DI VOLONTÀ ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
La manifestazione di tale volontà costituisce una facoltà e non un obbligo.
Possono esprimere la loro volontà (consenso o diniego) solo i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.
Se invece il cittadino ritiene di non esprimere alcuna volontà, al SIT (Sistema Informativo dei Trapianti) non sarà inviata alcuna informazione.
Se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede che i familiari vengano interpellati dai medici durante il periodo di accertamento di morte circa la volontà del congiunto. I familiari possono opporsi al prelievo.
Per i minori sono sempre i genitori a decidere e se anche uno solo dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.
La dichiarazione relativa al consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti può essere presentata alternativamente:
(i tesserini e le dichiarazioni non sono registrati al SIT e devono essere conservati insieme ai documenti personali);
In tale ultimo caso: al cittadino che desidera esprimere la propria volontà in materia di donazione organi e tessuti viene richiesto di compilare un modulo in cui manifesta il proprio consenso o diniego alla donazione.
Una copia della dichiarazione viene riconsegnata all’interessato e una copia viene immediatamente trasmessa telematicamente al SIT.
Sulla carta d’identità non viene indicata alcuna informazione.
N.B.: la dichiarazione di volontà non può essere espressa in Comune da parte degli iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) che debbono invece rivolgersi agli altri uffici sopra indicati (Circolare Ministero della Salute e Ministero dell’Interno n. 2128 del 29/7/2015).
La dichiarazione di consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti è modificabile in qualsiasi momento da parte di chi l’ha effettuata.
La modifica può essere effettuata, con una dichiarazione successiva e contraria a quella precedentemente resa:
La modifica viene trasmessa al SIT (Sistema Informativo dei Trapianti) ed annulla la precedente manifestazione di volontà.
NOTA BENE:
Dove è possibile acquisire informazioni prima di esprimere la manifestazione di volontà?
RIFERIMENTI NORMATIVI.
R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), art 3, comma 3
Legge n. 91/1999
Decreto Legge n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 25/2010
Decreto Legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013
Circolare Ministero della Salute e Ministero dell’Interno n. 2128 del 29/7/2015
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